SOMMARIO: 1. Per un nuovo sistema normativo dell'agricoltura: l'ausilio della « scienza del diritto agrario». - 2. La funzione di un Diritto agrario ambientale e le scelte del legislatore. - 3. La scelta in tema di responsabilità da prodotti agricoli e la tutela del consumatore. - 4. Nuovo approccio al problema attraverso l'agricoltura biologica. - 5. Segue. Altre riflessioni stimolate dalla legislazione regionale sull'agricoltura biologica. - 6. Prodotti naturali, genuini, e prodotti biologici: un linguaggio (e non soltanto) da riordinare. - 7. Il problema della responsabilità per danno ambientale e per danno alla salute di fronte all'agricoltura biologica.
1. Il costo «sociale» della produzione agricola, in termini di inquinamento, dovrebbe corrispondere a zero. È noto che così non è. Molteplici le ragioni, alcune interne al sistema produttivo agricolo, altre esterne allo stesso, spesso concorrenti fra loro. Fra le prime l'impiego di tecniche agronomiche e di allevamento zootecnico non più rispondenti, come è ormai di comune dominio, alla «logica» intrinseca, perché scientifica, del processo biologico che caratterizza la vita e quindi l'allevamento di piante e di animali. L'agricoltura si è cioè allontanata dalla «scienza della vita»: il sistema giuridico, del diritto agrario in particolare, ha urgente bisogno di recuperare il suo fondamento di scientificità (cosa ben diversa dalla «scientificità» della dogmatica) ispirandosi alla filosofia per la vita posta a fondamento, da un noto filo-sofo, della stessa scienza del diritto. Di queste nuove basi della costruzione del giurista ho detto e scritto in più occasioni ' e ritengo sia giunto il momento di ribadire la globalità di un'im-postazione che fa perno sul diritto alla vita di cui quello all'ambiente è una specificazione analogamente a quello alla salute; e poiché il ruolo dell'agricoltura ha una posizione centrale nell'ambito del problema della tutela ambientale ne va da sé che assume una particolare rilevanza giuridica e sociale la costruzione di un sistema normativo dell'agricoltura finalizzato alla difesa e conservazione delle risorse naturali e quindi dell'habitat in cui si svolge la vita dell'uomo. Questo in generale: più in particolare, attesa la presenza di una riserva di legge «rinforzata», come si ricava dal coordinamento degli art. 41 e 44 Cost. posti in relazione ad altre norme costituzionali, in particolare l'art. 32, potranno essere imposte all'«agricoltore» specifiche e minute regole di condotta secondo l'indicazione da tempo fornita dal costituzionalista, divieti parziali e totali, standards di qualità e misure incentivanti una pratica colturale compatibile con le complessive «ragioni» dell'ambiente e così tecniche colturali e di allevamento idonee alla creazione di prodotti naturali2 per il consumo alimentare.
2. Molteplici i corollari alla premessa di cui sopra. Anzitutto la logica necessità di inserire nel quadro generale dei rapporti fra processo economico produttivo e sicurezza umana la produzione agricola e i connessi problemi di responsabilità del «produttore»3 agricolo; ma questa non è stata la scelta del legislatore nazionale che col D.P.R. 24-5-'88 ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE del 25-7-19854. L'ulteriore necessità di sottolineare che l'attentato alla vita dell'uomo passa (ma trattasi di una delle manifestazioni) attraverso l'inquinamento della catena alimentare e la compromissione lenta, in tempi medio-brevi non percepibile, della salute, oltre ad evidenziare una nuova tipologia di danni a distanza o potenziali, muove lo studioso alla ricerca delle cause. Il rapporto fra agricoltura e ambiente, constatata l'assunzione innaturale, nei tempi moderni del ruolo da parte dell'agricoltura di fattore inquinante (essa, è stato detto, è diventata un « laboratorio chimico ») e di produttrice di beni non naturali destinati al consumo alimentare, evidenzia come in esso risulti implicato il diritto alla salute e quindi la tutela dei consumatori. La riconversione dell'agricoltura alle ragioni dell'ambiente e in sostanza la restaurazione del rapporto economia-natura costituiscono la strada obbligata nella moderna ottica dell'agrarista, a ciò legittimato dalla fonte costituzionale e, ora, dalla stessa normativa comunitaria a riconsiderare l'agricoltura come società e non soltanto come fenomeno produttivo. Il recupero della funzione sociale del diritto agrario è assolto dal diritto agrario ambientale inteso come diritto dell'economia agraria a base biologica. È in gioco, unitamente ad un modello di sviluppo che assume, a suo principio ispiratore il primato della biologia5 anche il ripensamento scientifico di una disciplina a lungo dominata da una malintesa difesa della sua «purezza» e che non ha saputo cogliere da alcune sue significative diramazioni -si allude al diritto agrario forestale e al diritto agrario alimentare6 - importanti messaggi utili ad individuare l'essenza stessa del fatto tecnico come processo biologico. Il diritto agrario, nella prospettiva qui difesa, è deputato a svolgere una funzione ecologico-ambientale di primaria importanza, come scienza per la vita, e a sindacare le scelte del legislatore non in sintonia col suo programma scientifico. Per converso (v. i §§ ss.) alcune recenti scelte del legislatore regionale appaiono meritevoli di attenta considerazione; e così pure l'evolversi del quadro d'assieme della politica comunitaria7.
* La presente Comunicazione al Convegno «L'ambiente e la sua protezione» (Cagliari 19/ 21-4-89) rientra in un Progetto di ricerca finanziato dal C.N.R. sul tema: Agricoltura biologica, Diritto agrario e tutela ambientale.