... continua "TUTELA DELL'AMBIENTE E AGRICOLTURA BIOLOGICA: NOTE SUL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTI AGRICOLI"
Si potrebbe invece, al riguardo, prospettare una responsabilità della stessa Pubblica amministrazione nell'ipotesi che al consumatore sia derivato un danno alla salute da prodotto la cui tossicità sia quella ammessa dalla legge. Ben diversa la posizione di fronte al problema dell'imprenditore biologico il cui prodotto non naturale è indice sicuro di una possibile compro-missione ambientale, rilevante sul piano della responsabilità. Le responsabilità per danni alla salute da prodotto e per danno ambientale diventano con-correnti e possono in questo caso coesistere. II ricorso, da parte del consu-matore danneggiato nel bene della salute, all'autorità giudiziaria potrebbe, nella specie, assolvere anche la funzione di denuncia, rilevante ai sensi dell'art. 18 1. n. 349/'86, n. 4, di fatti contemporaneamente lesivi dell'integrità ambientale.
Note
1 La riflessione sulla costruzione di un Diritto agrario ambientale come sistema scientifico e normativo muove da una prima riflessione sulla «razionalità dello sfruttamento del suolo», formula che compare nell'ari. 44 della nostra Costituzione e risale allo studio apparso su Diritto-Economia, 1979, 2, 23 ss. dal titolo: La «razionalità dello sfruttatnento del suolo» nella disciplina costituzionale dei rapporti economici e nel «nuovo» quadro di riferimento dell'attività economica in agricoltura (e v. ora, sempre tra i miei scritti, / miglioramenti agrari nella teoria dell'impresa e dell'azienda. Qualificazione e disciplina, Milano 1984, in particolare, 87 ss.). Già alcuni spunti erano contenuti in: Nuove prospettive dogmatiche nella recente disciplina dei miglioramenti agrari, in Riv. dir. civ., 1975; Aspetti «agraristici» del potere di intervento degli Enti territoriali, in Diritto-Economia, 1977, n. 3; e, in precedenza, nella voce del Noviss. dig. it. voi. XX, 1975, Vita e integrità fisica (diritto alla) cui, ora adde la stessa voce aggiornata in Appendice del Noviss, dig. it., 1987. Si vedano anche: Programmazione regionale in agricoltura in Dizionari del diritto privato. Diritto agrario a cura di A. CARROZZA, Milano, 1983; Regionalizzazione dell'agricoltura e programmazione, in Stato ed economia, Scritti in ricordo di Donatelle Serrani, Milano, 1984; voce Miglioramenti agrori in Noviss. dig. it. Appendice, 1983; In tema di biotecnologie applicate all'agricoltura dell'ambiente, in Riv. dir. agr.., 1985; Interessi pubblici e privati nell'attività zootecnica per l'allevamento di selvatici, ivi, 1985; Nuova collocazione della problematica degli «usi civici» fra le esigenze della produzione e quelle della c.d. agricoltura dell'ambiente, in Riv. giur. edil., 1987; voc Agricoltura e zootecnia in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988. Per una più compiuta formulazione, con riferimento all'agricoltura biologica, si consultino: Agricoltura-ambiente e tutela del diritto della salute. (Dalla società industriale alla bioso-cietà), relaz. al Convegno C.I.D.I.S. (lesolo, maggio-giugno 1985), ora nell'omonimo voi. che ne raccoglie gli Atti La responsabilità in tema di tutela dell'ambiente, Padova, 1985; Diritto agrario e «scienza» del diritto agrario (a proposito del fondamento di un rinnovato fa-vorper l'impresa agricola anche di tipo zootecnico), relaz. al Seminario internazionale di studio «II fondamento dell'agrarietà con particolare riguardo all'impresa zootecnica» (Pisa, marzo 1987), ora in Impresa zootecnica e agrarietà, Milano 1989, voi., a cura di Massari, che ne raccoglie gli Atti; Per un diritto agrario ambientale, relaz. italiana al XIV Congresso euro-peo di diritto agrario e colloqui del C.E.D.R. (Salisburgo, settembre, 1987) in Riv. dir. agr., 1987. Per alcune applicazioni, v. ancora: Possibile evoluzione del diritto agrario comunitario e si-stema concorrenziale, in Nuovo dir. agr., 1988; / miglioramenti agrori nella prospettiva del diritto agrario ambientale, ivi, 1989.. 2 Sul significato del termine v. infra i §§ ss. e in particolare il § 6. 3 Sull'accezione del termine v. infrail § 3. 4 In G. U.C.E. 7-8-'85 N.L, 210/29 e in Cazz. uff., Suppl. ord. del 23-6-1988. Pochi ancora i commenti successivi all'attuazione della Direttiva nel nostro paese (v, ad es. G. ALFA, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto, in Contratto e impresa, 2, 1988, 573 ss.) si che occorrerebbe menzionare quelli sui diversi progetti e sulla direttiva stessa (tra cui, fra i più recenti, oltre allo stesso ALFA, Appunti sul quarto progetto di direttiva comunitaria in materia di responsabilità del fabbricante, inRiv. soc., 1980, 245 ss., si ricordano; P. TRIMARCHI, La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria, in Rìv. soc., 1986, 593 ss.; F. GAXGANO, Responsabi-lità del produttore, in Contratto e impresa, 1986, 995 ss.; A. FRIGNAMI, La direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto e la sua attuazione in Italia, in Gìur. piem., 1986; A. FUSARO, Note sulla direttiva comunitaria in tema di responsabilità del produttore, in Giur. comm,, 1987, I, 130 ss.; S.E. PIZZORNO, La responsabilità del produttore nella direttiva del 25 luglio 1985 del Consiglio delle Comunità europee (85/374), in Riv. dir. comm., 1988, 233 ss.) nonché la ricchissima letteratura venutasi a formare sulla responsabilità del produttore negli anni '70 (da Bessone a Carnevali, da Castronovo a Ruffolo ecc.) e l'ampio dibattito sviluppatosi in seno alla civilistica, ora ripercorso in una lucida sintesi da Alpa (La dottrina sulla responsabilità del produttore. Il rischio d'impresa alle soglie del 1992, in Resp. civ. e prev., 1988, 645 ss. ove i necessari riferimenti bibliografici). Per una completa ricostruzione, anche di tipo antologico, della dottrina e della giurispru-denza e con cenni storici e di diritto comparato, si fa rinvio ad ALFA e BESSONE, La responsa-bilità del produttore, 3a ed., Milano 1987. 5 Si fa riferimento all'interessante lettura di E. TIEZZI, Tempi storici. Tempi biologici, Mi lano, ed. Garzanti, 1988. 6 Su tali importanti aspetti della riflessione dell'agrarista, non è possibile in questa sede for nire ulteriori indicazioni se non quelle, rispettivamente, scaturenti dalla stretta compenetra zione fra produzione forestale e conservazione del bosco e dalla funzione principale della pro duzione agricola di soddisfare i bisogni alimentari attraverso prodotti « naturali » secondo quanto risulta da queste pagine che possono leggersi anche come un messaggio a costruire scientificamente il diritto agrario approfondendo, con l'apporto delle «scienze» il fatto tec nico e la sua funzione. 7 II primo segnale della consapevolezza da parte del legislatore comunitario che non è possi bile uno sviluppo dell'agricoltura disgiunto dal miglioramento qualitativo della produzione e da una linea d'azione rivolta anche alla tutela e al miglioramento dell'ambiente è rinvenibile nel Reg. CEE 797/85 (e V. nell'immediatezza del regolamento, CAPIZZANO, « L'ingresso della Spagna nella CEE nei suoi aspetti finanziari e in particolare di fronte ad un "primario avan zato" e alla nuova politica comunitaria di adeguamento delle "strutture" alle moderne esi genze dell'agricoltura», relaz. al Convegno di Barcellona (Spagna) del nov. 1985, ora in Atti dall'omonimo titolo «El crédit agrari i els aspectes fìnancers i crediticis de la politica agraria comintàaria», Barcellona 1987 a cura dellln&ùlM Calala del Crédit Agrari; più ampiamente, Io., «Primi appunti sulla "nuova" politica comunitaria delle strutture: il reg. CEE N. 797/ 85», in Nuovo dir. agr., 1986, 189 ss.). Oggi attraverso ulteriori regolamenti e l'Atto unico, la politica comunitaria si è arricchita nella segnalata direzione; e sono molteplici i riferimenti allo strumento dell'agricoltura biologica. 8 Già nel 1980 una dottrina sensibile a tali problemi (si fa riferimento ad AIPA, Appunti sul quarto progetto di direttiva, cit., 247) aveva stigmatizzato l'esclusione della responsabilità oggettiva nell'allora progetto con riferimento ai prodotti agricoli con queste significative parole: «.. .spesso nella produzione agricola si fa ampio uso di anticrittogamici e altre sostanze chimi- che che possono alterare la composizione naturale del prodotto, e risultare dannose per la sa lute dei consumatori... ». È da registrare, salvo appunto queste rare eccezioni, l'assoluto disinteresse e comunque la poca attenzione della generalità della dottrina (v. gli AA. citt. alla nota 4) a tali problemi e aspetti della direttiva comunitària mentre nella stessa dottrina agraristica regna al riguardo il silenzio. 9 Sono unanimi i dissensi sul modo in cui il legislatore è intervenuto a regolamentare la « sicu rezza» della circolazione dei prodotti alimentari; per un quadro anche giurisprudenziale v. ALFA, Alimenti e bevande. Controllo sulla qualità dei prodotti e protezione del consumatore, in Nuova giur. civ. comm., 1988, 108 ss.; v. anche: G. FLORLDIA, La tutela degli interessi dei consumatori di prodotti alimentari, in Riv. dir. ind., 1986, 45 ss. In sostanza, di fronte ad un quadro normativo, così confuso e «pericoloso» la scelta del nostro legislatore appare ancora più criticabile. V. assai di recente, ancora, G. AMORTH, La responsabilità dell'imprenditore agricolo per danno da inquinamento, in Università degli studi di Modena, Istituto di applicazione forense, fase. n. 9, Modena, 1988, 11 ss., in particolare (pubbl. anche in Riv. dir. agr., 1988,1,183 ss.). 10 Notizie attinte da A. Di RACO e P. GUJDICINI, Urbino: dall'azienda mezzadrile all'azienda biologica, in L'Italia rurale, a cura di C. BARBERE e G. DELL'ANGELO, Bari ed. Laterza, 1988, 253 ss. 11 Per gli AA. citt. alla precedente nota l'agricoltura biologica rappresenta ormai una nuova ideologia e la figura del nostro Girolomoni è quella di chi non propone un diverso approccio alla sola tecnologia ma anche all'immagine del mondo, alla interpretazione del suo sistema di valori. 12 G. VIGNOLI, Note sulla qualifica di imprenditore agrìcolo «biologico», in Riv. dir. agr., 1988, 255 ss. e ivi in Appendice proposta di legge della regione Liguria sull'agricoltura bio logica. 13 V. sul punto anche PIZZORNO, La responsabilità, cit., 242. 14 Cfr. GALGANO, Responsabilità del produttore, cit., 999. 15 V. ancora GALGANO, op. cit., 995 il quale però non si occupa del nostro problema. 16 La l.r. Lazio alla tab. D elenca i tipi di contenitori ammessi per il confezionamento dei pro dotti agricoli; analogamente la Tab. C della proposta di l.r. della Liguria; ...e i produttori di cartone sono già agguerriti (Un marchio DOC per l'imballaggio ecologico, titola Italia Oggi del 14-4-1989, p. 18). Al marchio di qualità occorrerebbe dedicare alcune riflessioni non possibili in questa sede. Un altro settore comunque dove regna molta confusione. 17 Sul punto cfr. AMORTH, La responsabilità dell'imprenditore agricolo, cit., e già CAPIZZANO, Agricoltura-ambiente e tutela del diritto alla salute, cit. 18 Secondo P. CENDON e P. Ziviz, // danno ambientale, in La responsabilità civile. Saggi cri tici e rassegne di giurisprudenza, Padova, 1988, 350. 19 Cfr. ancora gli AA. citt. alla nota prec., op. cit. stessa pagina. 20 V. il voi. Fitofarmaci, ambiente e salute, ed. Consumatori, Bologna, 1988. 21 Di cui si vedano gli arti. 2 e 5. 22 Cfr. P. VITAGLIANO, Una questione di tecnica legislativa: la distinzione tra «naturale» e «genuino » nella normativa dei prodotti alimentari, in Riv. dir. agr., 1986,1, 512 ss. 23 Pret. Asti, 16-3-1984, in Giur. merito, 1985, 927, cit. in ALFA, Alimenti e bevande, cit., 112. 24 Cfr. VIGNOLI, L'imprenditore «biologico», cit., 258. Mav. già a margine del Seminario «II brevetto vegetale e i problemi di politica economica in agricoltura » tenutosi a Camerino nel l'aprile del '77 (i cui Atti sono pubblicati in Diritto-Economia, 1978, 240 ss.), il tentativo da parte mia (p. 95) di ancorare la meritevolezza di tutela di tale tipo di brevetto alla «qualità» della nuova varietà vegetale e l'intervento del botanico prof. Pedrotti: «...voi mi fate tante mele, ma se poi queste mele, anche se più grosse, più belle, non sono, dal punto di vista delle proprietà nutritive capaci di sostituire la vecchia e tradizionale mela, voi costitutori mi avete dato un qualcosa che sicuramente può non soddisfare quelle che sono le esigenze alla base dei bisogni del consumatore».